Radiazioni ionizzanti e sicurezza nucleare, cosa è cambiato con il nuovo Decreto 101/20 per il settore odontoiatrico?
Il D.Lgs 101/20, entrato in vigore già il 27/08/20, recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti. Di seguito segnaliamo, suddivisi in punti, una rassegna di alcuni dei principali argomenti di interesse per le pratiche in campo odontoiatrico:
A chi è consentito – in campo odontoiatrico – l’uso di apparecchiature radiologiche?
L’utilizzo di apparecchiature radiologiche in campo odontoiatrico è consentito in ambito complementare all’esercizio clinico (contestuale, integrato e indilazionabile rispetto all’espletamento della procedura specialistica): apparecchiature endorali, panoramiche, tele e cbct continuano a poter essere utilizzate su pazienti propri (non per conto di altri professionisti o soggetti sanitari), senza refertazione;
Ogni quanto vanno eseguite le valutazioni?
Frequenza delle valutazioni: la frequenza delle valutazioni, precedentemente decisa dall’Esperto Qualificato (che con il nuovo decreto cambia nome e si chiama “Esperto di Radioprotezione”) diventa “almeno annuale” (art. 131);
Quali sono i termini per comunicare una pratica radiologica?
Notifica di pratica radiologica (ex comunicazione preventiva di pratica radiologica): i termini relativi all’obbligo di comunicare agli enti di vigilanza l’intenzione di iniziare una pratica radiologica passano da almeno 30 giorni prima ad almeno 10 giorni prima (limitatamente al campo sanitario). Rimangono invariati i termini di almeno 30 giorni prima per le notifiche di cessazione, mentre viene introdotto il termine di 30 giorni entro i quali notificare agli enti le variazioni amministrative. Le notifiche di pratica radiologica sono ora firmate dall’Esercente e, per quanto di competenza, dall’Esperto di Radioprotezione e dal Responsabile dell’Impianto Radiologico (all. IX);
Chi è responsabile di firmare la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti?
La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti che il datore di lavoro deve effettuare ed allegare al DVR ai sensi del D.Lgs 81/08, cioè la relazione di cui art. 109 del D.Lgs. 101/20, è redatta e firmata dall’Esperto di radioprotezione e dal Datore di Lavoro e deve avere data certa. Le relazioni precedentemente redatte ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 230/95 devono essere aggiornate ai sensi della nuova normativa (art. 109);
Quanti crediti formativi per gli odontoiatri in materia di radioprotezione?
Formazione: per gli odontoiatri, i crediti formativi specifici in materia di radioprotezione devono essere almeno il 15% di quelli previsti per il triennio (cessa l’obbligo di formazione specifica quinquennale previsto dal D.Lgs. 230/95) – (art. 162);
Cosa sappiamo della valutazione LDR?
È estesa all’odontoiatria la valutazione dei LDR (livelli diagnostici di riferimento): con cadenza quadriennale l’esperto in fisica medica misura i LDR. Nella documentazione relativa al sistema di qualità adottato devono essere esplicitati i LDR, gli standard di buona pratica adottati dalla struttura, le fonti da cui sono tratti e le modalità della loro verifica (art. 158 e All. XXVI);
Come avviene la registrazione delle radiografie?
Registrazione delle radiografie: i dati relativi alle radiografie effettuate vanno registrati singolarmente su supporto informatico e trasmessi alla Regione o Provincia autonoma entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto e successivamente ogni 4 anni. I dati da registrare sono: la data, la DAP o il tempo di esposizione, il genere e la fascia di età (0-1, 1-16, 16-60, >60) – (art. 168 – all. XXIX);
Si può utilizzate un foglio di calcolo elettronico (es.: Excel), che vi renderà più semplice l’elaborazione dei dati in un formato conforme a quello richiesto.
Formazione dei lavoratori: lavoratori, dirigenti e preposti classificati (A, B e non esposti) devono essere formati con cadenza triennale: il decreto prevede gli argomenti della formazione specifica per ciascuna categoria (artt. 110 e 111);
Nomina dell’Esperto di Radioprotezione: è obbligatorio che il datore di lavoro nomini l’Esperto di Radioprotezione con lettera di incarico e relativa accettazione: tale nomina deve essere conservata presso la sede dell’attività (artt. 108 e 128).
Specialista in fisica medica
Lo specialista in fisica medica è responsabile della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-diagnostiche. Limitatamente ad apparecchiature endorali con tensione fino a 70 kV, il ruolo può essere ricoperto dall’esperto in radioprotezione incaricato. In tutti gli altri casi, l’esercente deve nominare uno specialista in fisica medica abilitato – (art. 163);