Sentenza del Tar n. 7394 del 21 giugno 2021– Autorizzazione della psicologia clinica in un poliambulatorio. Ora è possibile.

Il Tar del Lazio ha emesso una sentenza (n. 7394 del 21  giugno 2021) con la quale ha chiarito che nei poliambulatori possono essere svolte diverse attività sanitarie, incluse psicologia e psicoterapia. La sentenza ha pertanto stabilito l’illegalità di vietare lo svolgimento di attività psicologiche e psicoterapiche all’interno di poliambulatori.

 

 Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio è giunto a questa conclusione, dopo il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio a seguito del divieto imposto dalla Regione all’esercizio di attività psicologiche presso un poliambulatorio.

Nel gennaio 2019 la Regione Lazio vietava l’esercizio della professione psicologica in un poliambulatorio medico, affermando la non appartenenza della psicologia alla medicina.

 

La sentenza del 21 giugno 2021 ha chiarito che la disciplina dei poliambulatori si fonda sulla multidisciplinarietà nell’ambito delle professioni sanitarie complessivamente intese, e non solo nell’ambito della professione medica in senso stretto. 

Per attività professionali sanitarie non si intendono infatti solo quelle mediche in senso stretto. Nel caso specifico, lo Stato Italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali, tra i quali Medici chirurghi e Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Psicologi, Chimici e Fisici, Biologi, Professioni infermieristiche, Ostetriche, Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, per un totale di circa 1.200.000 professionisti che operano in strutture pubbliche e private (Ministero della Salute). La negazione dell’autorizzazione è quindi da considerarsi illegittima.